Cookie & traccianti: cosa dice la legge?
In applicazione della direttiva europea denominata "pacchetto telecomunicazioni", gli utenti di Internet devono essere informati e dare il loro consenso prima dell'inserimento dei tracker. Devono avere la possibilità di scegliere di non essere tracciati quando visitano un sito o utilizzano un'applicazione. Gli editori hanno quindi l'obbligo di chiedere il consenso preventivo degli utenti. Il presente consenso è valido per un massimo di 13 mesi. Tuttavia, alcuni tracker sono esenti dall’ottenimento di questo consenso.
Cosa significa il termine “cookie” o “tracker”?
Si tratta di traccianti depositati e letti, ad esempio, quando si consulta un sito web, si legge un'e-mail, si installa o si utilizza un software o un'applicazione mobile, indipendentemente dal tipo di terminale utilizzato come un computer, uno smartphone, un e-reader digitale e un console per videogiochi connessa a Internet. Se soddisfano determinate condizioni, alcuni tracker si discostano da tale obbligo
Pertanto, con il termine “cookie” si intende, ad esempio:
- Cookie HTTP
- cookie “flash”,
- il risultato del calcolo dell'impronta digitale nel caso del “fingerprinting” (calcolo di un identificatore univoco della macchina sulla base di elementi della sua configurazione a fini di tracciabilità),
- pixel invisibili o “web bug”,
- qualsiasi altro identificatore generato da un software o da un sistema operativo, ad esempio.
Questi obblighi si applicano indipendentemente dal fatto che i cookie raccolgano dati personali o meno.